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Ecm Italia Il Sistema di Formazione per l'Educazione Continua in Medicina del Centro Studi Helios |
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Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
Nel testo sono inserite le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, e successivi. Le modifiche apportate dalle leggi e dai decreti successivi al decreto legislativo n. 229 del 1999 sono evidenziate in grassetto.
Art. 16-bis
110Formazione continua
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter.
110
Articolo aggiunto dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Art. 16-ter
111Commissione nazionale per la formazione continua
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,112 è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la Funzione pubblica, uno dal Ministro per
le Pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di cui all’articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione
113.2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle
società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al
comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.
111
Articolo aggiunto dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
112
Comma modificato dall’art. 8, comma 3, lettera r, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, recante: “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività liberoprofessionale
dei dirigenti sanitari”.
113
Comma modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. 7 febbraio 2002 n.8, convertito con modificazioni nella
legge 4 aprile 2002, n. 56, recante:“Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa”.
Art. 16-quater
114Incentivazione della formazione continua
1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
114
Articolo aggiunto dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Art. 16-quinquies
115Formazione manageriale
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
1162. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all’articolo 16-
ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l’Istituto superiore di Sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all’articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l’attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi
stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.
115
Articolo aggiunto dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
116
Comma modificato dall’art. 8, comma 3, lettera a, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, recante: “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività liberoprofessionale
dei dirigenti sanitari” (sostituite le parole “l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello” con le
parole “la direzione di strutture complesse” e, nel secondo periodo, le parole” In sede di prima applicazione” sono
soppresse).
Art. 16-sexies
117Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione
1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le
attività formative di competenza regionale e attribuisce agli stessi la funzione di
coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano
con l’università al fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
117
Articolo aggiunto dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.