ecm

Ecm Italia  

Il Sistema di Formazione per l'Educazione Continua in Medicina del Centro Studi Helios

I crediti da acquisire per il triennio 2010-2013

Operatori della sanità

 Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute

Normativa 

(Link AGENAS)

Piattaforma di E-learning

Domande e risposte

(Link AGENAS)

A seguito della pubblicazione sulla G.U del 16/09/2011 del D.L 138/2011 (art.3 comma 5 lettera b) la  violazione dell'obbligo di formazione continua determina ILLECITO DISCIPLINARE e come tale è sanzionabile sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Estratto dal Dlgs. 30/12/1992 (e successive integrazioni)

Art. 16-quater

Incentivazione della formazione continua

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

 

Il Testo intero del decreto

 

Il Programma Nazionale di Educazione continua in medicina (Ecm)

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

 

age.na.s.

 

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina individua nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano:

  • il Comitato tecnico delle Regioni: che assicura la partecipazione di tutte le regioni e province autonome attraverso componenti designati dalla Commissione salute;

  • l’Osservatorio Nazionale:composto da esperti di provata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato Regioni (5 componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (6 componenti);

  • CoGeAPS (www.cogeaps.it); che ha il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi;

  • la Consulta Nazionale della formazione permanente: Organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di Società Scientifiche, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Provider, Associazioni di Tutela Malato etc..

 Logo ECM - Programma Nazionale per la Formazione degli operatori della Sanità

Regolamento applicativo dell’accordo Stato Regioni del 5/11/09 per l’accreditamento (.pdf)
 

Il nuovo sistema di formazione continua in medicina  (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ecmitalia.it